Ordinanza n. 19 R.G./2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

La categoria

06/05/2020

Prot. Gen. n. 6460 del 06.05.2020

Ordinanza n. 19 R.G./2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio 2020 sull'intero territorio nazionale;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;

Vista l’Ordinanza n. 38 del 30 aprile 2020, emessa dal Presidente della Regione Calabria recante Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria;

Vista la Determinazione Direttoriale prot. 129586/RU del 29 Aprile 2020 emessa dalla Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli in Roma che ha disposto un graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica autorizzando presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura:

- dal 27 aprile 2020 la ripresa della raccolta dei giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa” le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori;

- dal 4 maggio 2020 la ripresa della raccolta dei giochi “SuperEnalotto”, “SuperStar”, “SiVinceTutto SuperEnalotto”, “Eurojackpot”, “Lotto tradizionale” le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria;

- dal 4 maggio 2020 la ripresa della raccolta in modalità on-line delle scommesse che implicano la certificazione da parte dell’Agenzia;

Ravvisato inoltre che allo stato non è prevista la possibilità di riapertura della racconta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati e della raccolta tramite dispositivi elettronici del tipo “slot machines”;

Ritenuto pertanto che si rende opportuno adottare misure più permissive con specifico riferimento all’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco nelle rivendite di tabacchi insistenti sul territorio comunale;

Ritenuto inoltre che permangono sul territorio comunale le condizioni di criticità per l’applicabilità delle disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 Aprile 2020, con specifico riferimento al punto 6. (ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto) ed al punto 9. (svolgimento dell’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune), stante l’impossibilità di assicurare una tempestiva ed uniforme implementazione sul territorio comunale delle correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamata la nota sindacale prot. gen. n. 6364 del 05.05.2020 ad oggetto “Ordinanza Sindacale n. 18 R.G./2020 – Chiarimenti” diramata alle forze dell’Ordine ed alla Polizia Locale in data 05.05.2020;

Precisato che fra le attività autorizzate all’esercizio dei servizi di ristorazione sia con consegna a domicilio che da asporto sul territorio comunale rientrano bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, paninoteche, yogurterie, birrerie e pinserie, ovverosia tutte quelle attività che forniscono pasti o bevande per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre;

Ravvisato che ricorrono le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 10 R.G./2020, n. 11 R.G./2020, n. 13 R.G. /2020, n. 14 R.G./2020, n. 17 R.G./2020 e n. 18 R.G./2020;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Atteso che ricorrono le condizioni di intervento a tutela della salvaguardia dell’igiene, della salute, della sicurezza e dell’incolumità pubblica;

AVVALENDOSI dei poteri conferitegli dalla superiore normativa;

DISPONE

per le motivazioni sopra spiegate, su tutto il territorio comunale si osservano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, nonché le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, ad eccezione dei punti 6. e 9., e di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020;

ORDINA

1. è vietata la ripresa delle attività di somministrazione di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo anche attraverso il servizio con tavoli all’aperto; è consentita la ripresa delle attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, paninoteche, yogurterie, birrerie e pinserie, ovverosia tutte quelle attività che forniscono pasti o bevande per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre, per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto e a domicilio nel rispetto delle misure minime “anti-contagio” e ferma restando la normativa di settore;

2. è vietato lo svolgimento dell’area mercatale del Martedì su Via San Francesco da Paola;

3. è disposta l’apertura al pubblico degli Uffici comunali nella forma di front office Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

4. è vietato l’accesso al pubblico ai parchi-gioco;

5. è vietato l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni);

6. è consentita presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura:

- la ripresa della raccolta dei giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa” le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori;

- la ripresa della raccolta dei giochi “SuperEnalotto”, “SuperStar”, “SiVinceTutto SuperEnalotto”, “Eurojackpot”, “Lotto tradizionale” le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria;

- la ripresa della raccolta in modalità on-line delle scommesse che implicano la certificazione da parte dell’Agenzia;

7. è vietata, anche presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, la riapertura della racconta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati e della raccolta tramite dispositivi elettronici del tipo “slot machines”;

8. al fine di evitare il sovraffollamento è fatto obbligo alle banche ed agli uffici postali di privilegiare l’attività degli sportelli automatici e, a tal fine, devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze, provvedendo alla quotidiana sanificazione;

9. è fatto obbligo agli esercenti dei servizi di somministrazione di alimenti e bibite a mezzo di distributori automatici e di distribuzione di carburanti per autotrazione con servizio self service di provvedere alla quotidiana sanificazione delle apparecchiature per il pagamento e l’erogazione;

10. è fatto obbligo a tutte le attività ed uffici aperti al pubblico di far rispettare quanto sancito dai DPCM sopra citati in riferimento alle distanze da mantenere, all’uso delle mascherine, all’uso dei presidi igienizzanti per le mani, all’uso dei guanti mono uso, al controllo degli afflussi per evitare assembramenti pericolosi;

11. è consentito l’accesso al pubblico al Cimitero comunale, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e Sabato, Domenica e giorni festivi dalle 8.30 alle 19.00, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

DISPONE ALTRESI’

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale e con ogni altra forma di pubblicità idonea. La pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro nonché al Presidente della Regione Calabria, al Comando di Polizia Locale, ai Carabinieri ed al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sellia Marina, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente Ordinanza;

AVVERTE CHE

- la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal D L 25.03.2020 n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

- la presente ha validità fino a nuovo provvedimento e che le disposizioni dettate nelle precedenti Ordinanze sindacali, ove non espressamente richiamate, sono da intendersi revocate;

- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Ing. Francesco Mauro

 

indietro

torna all'inizio del contenuto