Ordinanza n. 49 del 11 Novembre 2020. Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19. Sospensione attività didattica in presenza dal 12-11-2020 fino al 28-11-2020.

La categoria

11/11/2020

Prot. Gen. 17603 del 11.11.2020

Oggetto: Ordinanza n. 49 del 11 Novembre 2020. Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19. Sospensione attività didattica in presenza dal 12-11-2020 fino al 28-11-2020.

IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto• legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

II Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l’articolo 1, comma 1;

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARSCoV-2 in relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove nonne, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, conve11ito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

L'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" ;

Vista l'ordinanza del Ministro per la Salute del 4 novembre u.s. con cui la Regione Calabria rientra tra i territori ad alto rischio per le quali si applicano le misure di contenimento di cui all’ art. 3 del predetto DPCM;

Preso atto della nota dell’ASP di Catanzaro, prot. n. 3098 del 10.11.2020, pervenuta al Protocollo del Comune in data odierna, con la quale:

visto l’andamento della curva epidemiologica che evidenzia un incremento significativo dei nuovi casi di infezione SARS-Cov2 rispetto alla data di insorgenza della malattia;

considerato che tale incremento comporta necessità di screening massivi di personale scolastico: docenti, alunni e personale ATA;

preso atto del notevole ritardo nella lavorazione dei tamponi nasofaringei per la ricerca del SARS-Cov2 e pertanto nella trasmissione dei relativi referti;

atteso che tale situazione determina un ritardo nella ricostruzione dei contatti dei casi positivi;

si propone, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell’attività didattica in presenza per un congruo periodo (due settimane) della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado, per consentire il graduale smaltimento della criticità rappresentata.

Ritenuto di non potersi discostare dalla nota dell’ASP di Catanzaro, al fine di non aggravare la situazione epidemiologica in essere;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...";

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in tutti i plessi scolastici della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Sellia Marina;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs n.112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamati

Il D. Lgs n.267 del 18 agosto 2020 e, in particolare, l’art.50, comma 5;

lo Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art.7 della legge 241/90;

Visto l'art. 18 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

O R D I N A

l'immediata sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per la Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado del territorio comunale dall’ 12-11-2020 fino al 28-11-2020 compreso.

DISPONE

che il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo comunale:

comunichi eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;

faccia effettuare, prima della riapertura, la sanificazione di tutti i plessi.

D E M A N D A

al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo comunale per l'eventuale organizzazione della didattica a distanza e per eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché se ne dia esecuzione e sia resa nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sul sito web istituzionale.

che sia comunicata:

al Prefetto della Provincia di Catanzaro;

all'ASP di Catanzaro;

all’Ufficio Scolastico Regionale;

all’Istituto Comprensivo di Sellia Marina;

al Comando Compagnia ed alla Stazione Carabinieri di Sellia Marina;

al Comando di Polizia Locale;

la pubblicazione immediata sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

AVVERTE

che a seguito del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

DÀ ATTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza municipale, lì 11/11/2020

Il Sindaco

Ing. Francesco Mauro

 

indietro

torna all'inizio del contenuto