ORDINANZA Stagione balneare 2020. Disciplina temporanea per la spiaggia riservata agli animali d’affezione (Pet’s Beach).

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08/07/2020

IL SINDACO

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso di incontri con Associazioni e addetti del settore, al fine di garantire la fruibilità in sicurezza delle spiagge anche agli animali domestici accompagnati;

RITENUTO opportuno disciplinare con provvedimento a carattere provvisorio e temporaneo l’uso delle spiagge ricadenti sul territorio comunale, introducendo la possibilità di accesso in alcune aree di animali d’affezione accompagnati;

VISTA la nota prot. n. 98.79 del 10.06.2020 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone, acquisita agli atti dell’Ente al n. 8564 del 17.06.2020 ad oggetto “Stagione Balneare 2020”;

Vista l’Ordinanza Balneare n. 27 del 17.06.2020, con la quale si individua la stagione balneare nel periodo ricompreso tra il primo Giugno ed il trenta Settembre di ogni anno;

Ritenuto necessario adeguare le vigenti disposizioni comunali tenendo conto anche della necessità di consentire l’accesso in arenile demaniale marittimo, su specifici tratti di spiaggia segnalati da appositi cartelli, di animali d’affezione e cani accompagnati;

DATO ATTO che ad oggi non ci sono i tempi tecnici e le necessarie risorse finanziarie per allestire in modo uniforme sull’intero litorale di spiaggia libera i necessari servizi di supporto all’utenza balneare con animali d’affezione e cani al seguito;

TENUTO conto che la presente regolamentazione va ad integrare l’Ordinanza Balneare 2020, in particolare l’art. 2, comma 1.6;

Vista l’Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, e in particolare l’art.1 comma 3 lettera a.“utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni”; lettera b. “portare con se una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti”;

VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante norme relative al “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della L. 59/1997”;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 21 Dicembre 2005, che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

Vista la legge n. 689/81 Legge di depenalizzazione;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DISPONE

Per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale, si individuano due aree dedicate per l’accesso e permanenza in arenile demaniale marittimo libero di animali d’affezione e cani accompagnati, meglio indicate nelle tavole grafiche allegate, configurate secondo la seguente descrizione:

Aree non attrezzate e con accesso libero:

Area 1 - Località Ruggero, Via degli Americani, mq 2.250 fronte mare; (VISUALIZZA)

Area 2 – Lungomare Jonio, Loc. Donna Japica, mq 1.500 fronte mare; (VISUALIZZA)

L’utilizzo di tali aree è consentito giornalmente dalle ore 6.00 alle ore 23.00, dalla data di adozione della presente Ordinanza fino al 30 Settembre 2020.

Per i fruitori delle aree non attrezzate e con accesso libero valgono le seguenti prescrizioni:

I fruitori delle aree demaniali marittime libere devono avere con sé il libretto sanitario dell’animale domestico in corso di validità. L’accesso in arenile demaniale di animali accompagnati e l’utilizzo di specchio acqueo ad uso pubblico dedicato è consentito solo a quelli identificati mediante microchip o tatuati. E’ revocata l’obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano ma ne persiste l’obbligo per i cani provenienti dall’estero. A tutela della salute dei propri animali e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che gli stessi siano stati sottoposti alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive (parassiti) ed è fatto divieto di portare in spiaggia animali affetti da patologie di natura cardiovascolare.

Per il benessere dell’animale i conduttori devono avere con sé adeguata riserva di acqua e dispositivi di ombreggio in caso di sosta prolungata. L’animale deve essere condotto al guinzaglio di lunghezza minima di ml. 1,50 e deve essere munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente.

Il conduttore deve munirsi di una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di necessità.

I fruitori dell’area libera devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Il conduttore deve farsi carico di rimuovere tempestivamente eventuali deiezioni solide per poi depositarle nei contenitori preposti. Deve invece disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare.

Nei limiti del possibile il conduttore deve evitare comportamenti eccessivamente vivaci dell’animale pena l’allontanamento ad insindacabile giudizio delle autorità vigilanti preposte. L’accesso all’area è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

E’consentita la balneazione nello specchio acqueo ad uso pubblico dedicato di cinque animali al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua.

Gli animali non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.

La responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dall’animale è del proprietario dello stesso.

I titolari degli stabilimenti balneari possono decidere, previa comunicazione all’Ente, di accogliere gli animali dedicando le aree dell’arenile in concessione appositamente attrezzate e riservate, mentre gli accompagnatori dovranno avere al seguito il libretto sanitario dell’animale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all’emanazione di nuovo provvedimento.

E’ da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna.

Le violazioni alla presente Ordinanza, accertate in area demaniale marittima, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 1164 c. 2 del Codice della Navigazione introdotto dalla Legge 8 luglio 2003 n. 172, del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981, € 200.00.

La Polizia Locale e tutti gli altri Organi di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo on-line Comunale e trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, alla Stazione ed alla Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, alla Polizia Locale di Sellia Marina, al Corpo Forestale dello Stato di Catanzaro, alla Capitaneria di Porto di Crotone ed al Distaccamento dei VV.F. di Sellia Marina.

Si informa che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Jonathan Giusti, Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP del Comune di Sellia Marina e che è possibile visionare o estrarre copia degli atti relativi al procedimento stesso presso il citato Settore nel seguente orario: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al T.A.R. Calabria, Sez. di Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco 

Ing. Francesco Mauro

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