Ordinanza n. 50 R.G./2020 - Coronavirus Covid-19. Adozione di misure urgenti di contenimento del contagio mediante apertura al pubblico nella forma di front office degli uffici comunali.

La categoria

17/11/2020

Il SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

Considerato che:

- l’Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 5 novembre 2020, ha identificato le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;

- nella Regione Calabria si applicano pertanto, fino a tutto il 20 novembre - salvo proroghe - le limitazioni supplementari esplicitate all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;

- è indispensabile dare piena esecuzione a tutte le limitazioni fissate dalle normative nazionali e regionali vigenti, al fine di limitare ogni forma di spostamento non ritenuta essenziale e rallentare la curva di crescita del contagio;

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Viste le Ordinanze n. 84 del 07 novembre 2020 e n. 87 del 14 novembre 2020 del Presidente della Regione Calabria;

Ritenuto necessario individuare ulteriori misure a carattere territoriale finalizzate ad attuare una compiuta azione di prevenzione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, in particolare l’art. 3, comma 4, lett. i), secondo cui i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 6.11.2020 con cui sono stati individuati i Servizi indispensabili da rendere in presenza presso gli uffici comunali;

Vista la Direttiva n. 4, prot. n. 17628 del 12.11.2020, del Segretario Generale dell’intestato Comune ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni urgenti per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e sulla presenza in sede”;

Ritenuto di dover riorganizzare l’erogazione dei Servizi comunali durante la fase di emergenza epidemiologica in atto;

Ritenuto di dover disciplinare l’apertura al pubblico degli Uffici comunali consentendo ai cittadini di poter usufruire dei relativi servizi tramite front office;

Visto l’art. 108, comma 1, punto c) del D.Lgs 112/98 che disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato a Regioni, Provincie e Comuni;

Vista la L 225/1992 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile ed in particolare l’art. 15 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di Protezione Civile;

Ravvisato che ricorrono le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Atteso che ricorrono le condizioni di intervento a tutela della salvaguardia dell’igiene, della salute, della sicurezza e dell’incolumità pubblica;

Avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa;

Ordina

con effetto immediato e fino a nuove disposizioni che gli uffici comunali siano aperti al pubblico nella forma di front office nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00

Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

 

PRECISA

 

che tutti i Servizi dell’Ente continueranno ad espletare le consuete mansioni di istituto negli orari e nei giorni consueti. La cittadinanza è invitata a contattare e ad inviare le istanze e/o le documentazioni utilizzando i canali telefonici e/o telematici (mail/p.e.c.) istituzionali. Sono fatte salve esigenze straordinarie e improrogabili all’occorrenza valutate dal personale dell’Ente preposto.

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza potranno essere ridefinite con successivo separato atto tenendo conto delle necessità in divenire e dell’evolversi della situazione epidemiologica.

 

Demanda

 

- alle forze dell’ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Si comunichi:

- mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sulla home page dell’Ente;

- alle forze dell’ordine aventi competenza nel territorio interessato.

 

Avverte altresì

 

ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m..i., contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Calabria, Sez. di Catanzaro, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Copia della presente è diretta, per quanto di competenza, a S. E. Il Prefetto di Catanzaro, al Presidente della Regione Calabria, alla Polizia Locale/Protezione Civile dell’Ente, alla Compagnia ed alla Stazione dei Carabinieri di Sellia Marina, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco, al SUEM 118 di Sellia Marina, ai Responsabili di Settore dell’Ente per il conseguente inoltro al personale in servizio.

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