Ordinanza n. 27/2020 Reg. Gen. del 17.06.2020. Ordinanza Balneare 2020.

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19/06/2020

Ordinanza n. 27/2020 Reg. Gen. del 17.06.2020.  Ordinanza Balneare 2020.

 

Ordinanza Balneare 2020.

IL SINDACO

RITENUTO necessario disciplinare, per quanto di competenza, l’uso delle spiagge ricadenti nel proprio territorio, nonché l’attività che in esse si svolgono;

VISTA la nota prot. n. 98.79 del 10.06.2020 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone, acquisita agli atti dell’Ente al n. 8564 del 17.06.2020 ad oggetto “Stagione Balneare 2020”;

VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante norme relative al “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della L. 59/1997”;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 21 Dicembre 2005, che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

VISTO il D. Lgs. 23.05.2011 n. 79Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”;

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991, ad oggetto “Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n° 104 relativa all’ “Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili” come successivamente modificata ed integrata;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n° 494 avente per oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n° 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n° 507 ad oggetto “Depenalizzazione di reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205 ”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 avente per oggetto “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n° 59”;

VISTO il DPCM dell’11 Giugno 2020;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 51 del 13.06.2020;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020”, allegate al DPCM dell’11 Giugno 2020 ed all’Ordinanza n. 51 del 13.06.2020

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 smi;

CONSIDERATO che competono alla Capitaneria di Porto la disciplina della sicurezza e dell’attività di noleggio e/o locazione dei natanti da diporto, norme che sono oggetto di un’apposita ordinanza emessa dalla citata Autorità Marittima;

ORDINA

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Giugno ed il 30 Settembre;

2. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari (spiagge libere attrezzate), chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l’ordinanza emanata dall’Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell’attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto e, per gli stabilimenti e le strutture balneari, l’apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 2
PRESCRIZIONI SULL ’USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Sellia Marina è vietato, per tutto l’anno:

1.1. Lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessionario/autorizzativo ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio;

1.2 Lasciare, inoltre, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge libere attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati;

1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio;

1.4 Collocare tende, roulottes, campers e simili, nonché campeggiare;

1.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e alle forze dell’ordine;

1.6 Condurre o far permanere, sia sulle spiagge che su ogni altra area demaniale marittima ove è consentita la balneazione, qualsiasi tipo di animale se non espressamente autorizzato. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti e, limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani di Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti;

1.7 Tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, jube-box, mangianastri, lettori di CD ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzazione e fatta salva la normativa in materia di inquinamento acustico;

1.8 Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione/nulla osta del Comune;

1.9 Gettare a mare o sugli arenili rifiuti o materiale estraneo di qualsiasi genere;

1.10 Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione del Comune;

1.11 Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili;

1.12 Salvo espressa autorizzazione, esercitare le attività di commercio in forma itinerante di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998 sia sulle aree demaniali marittime che sui lungomare e parcheggi attigui di pubblico uso;

1.13 Distendere o tinteggiare reti;

1.14 Effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;

1.15 Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;

1.16 Esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 150 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08.00 e le 20.00.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI (spiagge
libere attrezzate) E STABILIMENTI BALNEARI

1.1 Le strutture/stabilimenti balneari sono aperte alla balneazione, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 (Orario di Balneazione);

1.2 Il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi ed inseriti negli appositi cassonetti per i rifiuti posizionati nelle vicinanze da parte del Comune;

1.3 Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno tenere chiusi gli ombrelloni alzando su apposita asta una bandiera gialla. Inoltre gli ombrelloni dovranno avere:

un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo;

un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore;

la parte terminale delle stecche provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351, 373 del D.P.R. n° 547 del 27 aprile 1955;

1.4 Le aree in concessione possono essere recintate fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia con sistema a giorno ed altezza tale da non impedire, in ogni caso, la visuale al mare;

1.5 Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel relativo atto concessorio. Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione;

1.6 Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 05,00 è vietato l’utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario;

2. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le strutture balneari (spiagge libere attrezzate):

2.1 I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;

2.2 E’ vietato l’uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

2.3 I servizi igienici per disabili di cui alla legge n° 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

2.4 E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l’assenza di persone nelle cabine;

2.5 E’ vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell’ambito della propria concessione;

2.6 Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti e strutture balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione (se l’installazione è limitata alla stagione balneare) o concessione demaniale marittima (qualora con carattere continuativo) rilasciate dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento o struttura balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme galleggianti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre;

2.7 I concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell’ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari;

2.8 I concessionari di strutture balneari devono assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;

2.9 Il Concessionario dovrà assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio con assistenti muniti di un idoneo brevetto in corso di validità;

3.1 Presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso.

3.2 È fatto divieto ai concessionari di strutture balneari di vendere bibite in bottiglie di vetro od in lattine da asporto al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità o nocumento al decoro delle zone marine. A tal fine è consentito vendere bevande da asporto unicamente in confezioni biodegradabili.

3.3 plastic free: In esecuzione della DGC n. 25 del 27.02.2020 ed in ossequio al disposto delle Direttive UE 2008/98/CE e n.2019/904 del 5.6.2019, al fine di incentivare la riduzione dell’incidenza di prodotti di plastica sull’ambiente, è fatto divieto di uso sulle spiagge di alcuni prodotti usa e getta come “posate, cotton fioc, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini, ecc.”, ovverosia di materiali plastici che costituiscono il 70% dei rifiuti marini.

ART. 4

DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO DA COVID 19 PER GLI STABILIMENTI BALNEARI E LE SPIAGGE

Le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

In ossequio alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020”, allegate al DPCM dell’11 Giugno 2020 ed all’Ordinanza n. 51 del 13.06.2020 del Presidente della Regione Calabria, negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere, occorre adottare le seguenti misure:

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento balneare adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

▪ Negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti), mentre il personale dipendente è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.

▪ Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.

▪ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

▪ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.

▪ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

▪ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

Il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate e la distanza tra gli stessi non potrà essere inferiore a ml 4,5, mentre la distanza minima dalla battigia non potrà essere inferiore a ml 5,0.

▪ È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

▪ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

ART. 5
DISPOSIZIONI FINALI

1.1 E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all’emanazione di nuova ordinanza.

1.2 I contravventori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza incorrono nelle sanzioni previste dalla vigente normativa di legge, in relazione alla fattispecie dei reati/trasgressioni commessi e sono ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente, di danni che possano derivare a persone e o cose in conseguenza di commesse violazioni.

1.3 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 Febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lvo. 114/98 smi chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

1.4 La mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad euro 500,00.

1.5 La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D L 25.03.2020 n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

1.6 La Polizia Locale e tutti gli altri Organi di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

1.7 La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo on-line Comunale e trasmessa alla Stazione ed alla Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, alla Polizia Locale di Sellia Marina, al Corpo Forestale dello Stato di Catanzaro, alla Capitaneria di Porto di Crotone ed al Distaccamento dei VV.F. di Sellia Marina.

1.8 Si informa che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Jonathan Giusti, Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP del Comune di Sellia Marina e che è possibile visionare o estrarre copia degli atti relativi al procedimento stesso presso il citato Settore nel seguente orario: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

1.9 Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al T.A.R. Calabria, Sez. di Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

 

Il Sindaco

Ing. Francesco Mauro

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