Ordinanza n. 18 R.G./2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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04/05/2020

Prot. Gen. n. 6273 del 04.05.2020

Ordinanza n. 18 R.G./2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio 2020 sull'intero territorio nazionale;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 17 R.G./2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Rilevato che in ossequio al disposto del DPCM 26 aprile 2020 si rende opportuno adottare misure più permissive con specifico riferimento alle attività amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche sul territorio comunale rispetto a quelle dettate da ultimo con Ordinanza Sindacale n. 17 R.G./2020;

Ritenuto inoltre che permangono sul territorio comunale le condizioni di criticità per l’applicabilità delle disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 Aprile 2020, con specifico riferimento allo svolgimento dell’attività di somministrazione di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo anche attraverso il servizio con tavoli all’aperto, stante l’impossibilità di assicurare una tempestiva ed uniforme implementazione sul territorio comunale delle correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ravvisato che ricorrono le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 10 R.G./2020, n. 11 R.G./2020, n. 13 R.G. /2020, n. 14 R.G./2020 e n. 17 R.G./2020;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Atteso che ricorrono le condizioni di intervento a tutela della salvaguardia dell’igiene, della salute, della sicurezza e dell’incolumità pubblica;

AVVALENDOSI dei poteri conferitegli dalla superiore normativa;

 

ORDINA

su tutto il territorio comunale si osservano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, nonché le disposizioni dettate dalle seguenti Ordinanze Sindacali:

- n. 17 R.G./2020 (è vietata la ripresa delle attività di somministrazione di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo anche attraverso il servizio con tavoli all’aperto; è consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto e a domicilio nel rispetto delle misure minime “anti-contagio” e ferma restando la normativa di settore);

- n. 10 R.G./2020 (divieto di svolgimento dell’area mercatale del Martedì su Via San Francesco da Paola ed attivazione C.O.C.);

- n. 11 R.G./2020 (apertura al pubblico degli Uffici comunali nella forma di front office Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00);

- n. 13 R.G. /2020 limitatamente ai punti: 1) (le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare), 2)vietato l’accesso al pubblico dei soli parchi-gioco), 5) (divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni), 7) (nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco), 8) (al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l’attività degli sportelli automatici e, a tal fine, devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze, provvedendo alla quotidiana sanificazione), 9) (gli esercenti servizi di somministrazione di alimenti e bibite a mezzo di distributori automatici e di distribuzione di carburanti per autotrazione con servizio self service provvedono alla quotidiana sanificazione delle apparecchiature per il pagamento e l’erogazione), e 10) fatto obbligo a tutte le attività ed uffici aperti al pubblico di far rispettare quanto sancito dai DPCM sopra citati in riferimento alle distanze da mantenere, all’uso delle mascherine, all’uso dei presidi igienizzanti per le mani, all’uso dei guanti mono uso, al controllo degli afflussi per evitare assembramenti pericolosi);

 

DISPONE

la modifica parziale dell’Ordinanza n. 14 R.G./2020 con specifico riferimento all’accesso al pubblico del Cimitero comunale disponendo, per l’effetto, l’apertura dello stesso dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e Sabato, Domenica e giorni festivi dalle 8.30 alle 19.00;

 

DISPONE ALTRESI’

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale e con ogni altra forma di pubblicità idonea. La pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro nonché al Presidente della Regione Calabria, al Comando di Polizia Locale, ai Carabinieri ed al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sellia Marina, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente Ordinanza;

 

AVVERTE CHE

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal D L 25.03.2020 n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

- la presente ha validità fino a nuovo provvedimento e che le disposizioni dettate nelle precedenti Ordinanze sindacali, poiché non espressamente richiamate, sono da intendersi revocate;

- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Il Sindaco

Ing. Francesco Mauro

 

 

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