Chiusura plessi dell’ I.C. Statale di Sellia Marina dal 2-02-2021 al 3-02-2021 compreso

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02/02/2021

IL SINDACO

 

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

II Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l’articolo 1, comma 1;

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARSCoV-2 in relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, conve11ito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

L'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la p.e.c. del 1.02.2021 con cui si comunicava la positività al COVID-19 del coniuge di un insegnante dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina, plesso di Calabricata 2;

Preso atto che l’insegnante ha dichiarato di aver avuto contatti con personale del menzionato plesso, in cui risultano presenti classi sia della scuola primaria che della scuola dell’infanzia, in ragione della contiguità dei locali;

Vista la p.e.c. del 1.02.2021 inviata dal Dirigente Scolastico dell’I.C. di Sellia Marina con cui si rende noto che “personale ATA, personale docente ed educatori per esigenze di servizio ed organizzative hanno frequentato negli ultimi giorni tutti i plessi dell’I.C. Statale di Sellia Marina”;

Ritenuto ragionevole presumere che il corpo docente e non del plesso scolastico di Calabricata 2, abbia potuto a sua volta avere contatti col personale scolastico in forza nei restanti plessi dell’Istituto Comprensivo;

Ravvisata l’urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Ritenuto pertanto necessario e urgente disporre misure idonee a garantire la salute pubblica e che, per l’effetto, si ritiene di dover disporre la chiusura di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina fino all’acquisizione di certificazione COVID-19 della docente per cui in narrativa ed, all’esito della stessa, fino alla ricostruzione dei contatti dell’interessata con l’ambiente scolastico;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...";

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter disporre in via precauzionale e transitoria la chiusura di tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs n.112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamati

Il D. Lgs n.267 del 18 agosto 2020 e, in particolare, l’art.50, comma 5;

lo Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art.7 della legge 241/90;

Visto l'art. 18 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

O R D I N A

l'immediata chiusura, in via cautelativa, di tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina dal 2-02-2021 al 3-02-2021 compreso.

DISPONE

che il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo comunale:

comunichi eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;

faccia effettuare, prima della riapertura, la sanificazione di tutti i plessi.

D E M A N D A

al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo comunale per l'eventuale organizzazione della didattica a distanza e per eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

che la presente ordinanza sia notificata a mezzo p.e.c. affinché se ne dia esecuzione e sia resa nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sul sito web istituzionale.

che sia comunicata:

al Prefetto della Provincia di Catanzaro;

all'ASP di Catanzaro;

all’Ufficio Scolastico Regionale;

all’Istituto Comprensivo di Sellia Marina;

al Settore Ammnistrativo del Comune di Sellia Marina;

al Comando Compagnia ed alla Stazione Carabinieri di Sellia Marina;

alla Polizia Locale di Sellia Marina;

la pubblicazione immediata sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

AVVERTE

che a seguito del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

DÀ ATTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza municipale, lì 02/02/2021

Il Sindaco

Ing. Francesco Mauro

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