Ordinanza n. 21 R.G./2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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18/05/2020

IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

Visti i DDPCM del 23 Febbraio 2020, del 25 Febbraio 2020, dell’1 Marzo 2020, del 4 Marzo 2020, dell’8 Marzo 2020, del 9 Marzo 2020, dell’11 Marzo 2020, del 22 Marzo 2020, dell’1 Aprile 2020, del 10 Aprile 2020, del 26 Aprile 2020 e del 17 Maggio 2020;

Visto il Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 125 del 16-05-2020;

Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 17 Maggio 2020 e dei relativi allegati;

Vista l’Ordinanza n. 43 del 17 Maggio 2020, emessa dal Presidente della Regione Calabria, ed i relativi allegati;

Visto l’allegato A) all’Ordinanza n. 43/2020 del Presidente della Regione Calabria, ad oggetto “Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome rep. 20/81/CR01/COV19 del 16 Maggio 2020, inserite nello specifico allegato al DPCM del 17 Maggio 2020, con cui sono individuate misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi;

Rilevato che le ulteriori limitazioni imposte nel territorio comunale, si sono rivelate efficaci ed appare possibile perseguire la ripresa delle normali attività, ferma restando la necessità di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene e del distanziamento interpersonale, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

Considerato che si rende opportuno disporre una ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro;

Viste le richieste degli operatori commerciali frequentanti l’area mertacale del Martedì finalizzate alla riapertura del mercato alimentare;

Ravvisato che la conformazione del mercato settimanale del Martedì consente, allo stato, che si possa consentire su “Via della Pace” lo svolgimento dell’attività itinerante di tipo alimentare nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti Covid 19;

Ritenuto, per l’effetto, di dover adottare specifiche misure di contenimento anti COVID19 nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela;

Ritenuto necessario ribadire, come obbligatorio, l’uso delle mascherine per tutti i soggetti, ad eccezione di quelli esentati dalla legge, che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita;

Ravvisato che ricorrono le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 19 R.G./2020;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Richiamati

• il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare gli artt. 27 e ss.;

• la Legge Regionale della Calabria 11 giugno 1999 n. 18 “Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche;

• la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 ed in particolare l'art. 52 con cui sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle Leggi Regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18;

• il vigente Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche;

Atteso che ricorrono le condizioni di intervento a tutela della salvaguardia dell’igiene, della salute, della sicurezza e dell’incolumità pubblica;

AVVALENDOSI dei poteri conferitegli dalla superiore normativa;

DISPONE

per le motivazioni sopra spiegate, su tutto il territorio comunale si osservano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 Maggio 2020, avente ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie”.

ORDINA

in via sperimentale, a decorrere dal 19 Maggio 2020, dalle 7.00 alle 13.00, la ripresa dell’attività di commercio itinerante di prodotti alimentari e agricoli su area pubblica, tutti i Martedì (esclusi i giorni festivi) nell’attuale sede di Via della Pace, trattandosi di area mercatale ben delimitata. Le attività di sistemazione dei banchi di vendita saranno effettuate con il controllo della Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di stanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti Covid-19. Tale attività è condizionata alla rigorosa osservanza delle seguenti misure di sicurezza sanitaria:

- la collocazione dei banchi e dei mezzi avverrà esclusivamente sul perimetro dell’area con un distanziamento di almeno 2,0 mt tra di loro;

- l’accesso della clientela alle strutture di vendita sarà regolamentato dalla Polizia Locale e dalle Associazioni di volontariato autorizzate al fine di assicurare il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

- l’ingresso/uscita all’area mercatale dovrà avvenire tramite il varco predisposto sul lato nord di Via della Pace, altezza intersezione con Via San Francesco da Paola, ove deve essere collocato apposito cartello di entrata/uscita nonché cartello recante le informazioni atte a garantire il distanziamento degli avventori in attesa di entrare e dovranno essere messi a disposizione prodotti igienizzanti per le mani;

- in corrispondenza del varco di ingresso/uscita dall’area di mercato è necessaria la presenza di contenitori di rifiuti dedicati alla raccolta di guanti e mascherine già utilizzate, per evitarne la dispersione incontrollata nell’ambiente circostante;

- i clienti non potranno servirsi da soli e dovranno rispettare la distanza di almeno 1 metro dagli operatori, dai banchi e da altri eventuali clienti;

- gli operatori di vendita potranno servire la propria clientela in numero adeguato alle unità di vendita e comunque potranno essere serviti contemporaneamente non più di due clienti per volta;

- gli operatori di vendita dovranno disporre elementi distanziatori (barriere, nastro o quant’altro ritenuto idoneo) ad almeno un metro dal fronte del banco, per evitare che il cliente possa arrivare a toccare la merce esposta;

- gli operatori di vendita per accedere all’area mercatale ed effettuare le operazioni di vendita dovranno necessariamente indossare guanti monouso e mascherina e dovranno mettere a disposizione della clientela gel per la disinfezione delle mani e guanti "usa e getta" per l’acquisto di alimenti e bevande;

- gli operatori di vendita dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e curare la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- gli operatori di vendita incentiveranno i pagamenti in modalità elettronica;

- i clienti per accedere all’area mercatale e durante la permanenza all’interno della stessa dovranno rigorosamente indossare mascherine;

-  non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e all’interno dell’area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l’ingresso di altri clienti.

DISPONE ALTRESI’

- la revoca del divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;

- la più ampia diffusione della presente Ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale e con ogni altra forma di pubblicità idonea. La pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro nonché al Presidente della Regione Calabria, al Comando di Polizia Locale, ai Carabinieri ed al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sellia Marina, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente Ordinanza;

AVVERTE

- che qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale sarà disposta la sospensione del mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette;

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal D L 25.03.2020 n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

- che la presente ha validità fino a nuovo provvedimento e che restano vigenti le disposizioni dettate nelle precedente Ordinanza sindacale n. 19 R.G./2020, ove non contrasto con la presente;

- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Il Sindaco

Ing. Francesco Mauro

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