Rinnovo e variazioni

Come si rinnova la domanda di bonus?
Se al termine del periodo di prima agevolazione l’utente ha ancora i requisiti necessari per l’ammissione (ISEE entro la soglia stabilita, presenza di un contratto di fornitura per il servizio di acquedotto presso l’abitazione di residenza) può rinnovare la richiesta di bonus presentando apposita domanda presso il Comune di residenza o i CAF abilitati.
La domanda va presentata circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-9-2018 al 31-08-2019, il rinnovo deve essere presentato entro il 30 luglio 2019) al fine di garantire la continuità dell'erogazione. Un'apposita comunicazione viene inviata a tutti gli utenti interessati in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo in continuità.
Al momento del rinnovo l’utente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo da cui decorre la nuova agevolazione. Con riferimento all’esempio precedente, il certificato ISEE dovrà essere valido anche il 1 settembre 2019.

Cosa bisogna fare in caso di variazioni del numero di familiari durante il periodo di agevolazione?
Le variazioni della numerosità familiare, che avvengono durante il periodo di agevolazione, possono essere comunicate al momento del rinnovo e hanno validità ai fini del calcolo del bonus per il nuovo periodo di agevolazione. Tuttavia se l’utente presenta al proprio gestore idrico, durante i 12 mesi di vigenza del bonus, un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di variazione del numero dei componenti la famiglia e dichiara che tale variazione non modifica la condizione di disagio economico, (ossia l’ISEE resta ricompreso entro la soglia limite), il gestore adeguerà il corrispettivo del bonus alla nuova numerosità familiare per il periodo che manca al termine dei 12 mesi di vigenza dell’agevolazione.

Cosa succede in caso di cambio dell’indirizzo di residenza o di cessazione del contratto?
Nel caso in cui durante il periodo di agevolazione cessi il contratto di fornitura intestato all’utente agevolato (ad esempio per cambio di residenza o per altre ragioni), il gestore corrisponderà nella fattura di chiusura la quota di bonus spettante e non ancora erogata a copertura del restante periodo di agevolazione.
Ad esempio, se il periodo di agevolazione è 1° settembre 2018- 31 agosto 2019 e l’utente cambia residenza ad aprile 2019, riceverà, nella fattura di chiusura della fornitura che cessa per cambio residenza, l’ammontare di bonus previsto fino al 31 agosto 2019.
Né l’utente interessato né alcuno dei componenti del suo nucleo ISEE potranno presentare una nuova domanda di bonus acqua prima del termine dell’originario periodo di agevolazione.
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